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Sez. 5, Sentenza n. 1944 del 12/02/2001 (Rv. 543786 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione - Omissione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Applicazione del principio anche al processo tributario - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543786-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

Il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132 comma secondo n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice - secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo - è applicabile anche al nuovo rito tributario sì come disciplinato dal D.Lgs. 546/1992, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1 comma secondo del citato decreto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 n. 2, Legge 30/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)