Sez. L, Sentenza n. 5363 del 16/03/2004 (Rv. 571233 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposti - Autonomia dei due crediti - Necessità - Disciplina - Applicabilità a debiti e crediti derivanti da un unico rapporto - Esclusione - Fattispecie in tema di crediti contributivi dell'Inps nei confronti dell'impresa, e crediti dell'impresa a titolo di sgravi degli oneri sociali.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla d'ufficio, riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, e non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in questo caso, il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono alla parte preclusioni o decadenze alla proposizione dell'eccezione. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il credito contributivo dell'INPS nei confronti di una casa di cura operante come impresa industriale ed il diritto di questa al rimborso di somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali attenessero ad un unico rapporto contributivo ed andassero definiti al di fuori delle regole sulla compensazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)