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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 20/02/2001 (Rv. 543961 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Disciplina - Applicabilità ai crediti derivanti da un unico rapporto - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543961-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per la rilevabilità della compensazione, proprio perché non si tratta di tale istituto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)