Sez. L, Sentenza n. 479 del 23/01/1996 (Rv. 495534 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposti - Autonomia dei due crediti - Necessità - Disciplina - Applicabilità ai debiti e crediti derivanti da un unico rapporto - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando si tratti di un unico rapporto, ancorché complesso, non ricorre un'ipotesi di compensazione, e pertanto il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per tale istituto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata, in parte qua, dalla S.C., aveva compensato il credito vantato da una società nei confronti dell'I.N.P.S. in relazione al riconoscimento del suo diritto agli sgravi contributivi connesso all'accertamento della natura industriale dell'attività svolta, con il credito vantato dall'I.N.P.S. nei confronti della stessa società per i maggiori contributi dovuti dalle imprese inquadrate nel settore industriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)