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Sez. L, Sentenza n. 5936 del 12/10/1983 (Rv. 430762 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - VALUTAZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLA LORO ATTITUDINE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - VALUTAZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLA LORO ATTITUDINE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione - anche sotto il profilo soggettivo - della gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore subordinato, e il giudizio circa la loro attitudine a costituire o meno giusta causa o giustificato motivo (soggettivo) di licenziamento, integrano un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione. (Conf 2691/80, mass n 406472; (Conf 3712/79, mass n 400136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)