Sez. L, Sentenza n. 2691 del 23/04/1980 (Rv. 406472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - GRAVITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ASSENZA INGIUSTIFICATA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONI DEL LAVORATORE - GRAVITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ASSENZA INGIUSTIFICATA).*
Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in Sede di legittimita. (nella specie, e stata ritenuta corretta la decisione di merito che aveva escluso il notevole inadempimento nel fatto della lavoratrice che, malgrado il rifiuto del permesso di assentarsi, si era assentata per un solo giorno, non ravvisandosi in tale comportamento un fatto tale da scuotere la fiducia posta a fondamento del rapporto di lavoro subordinato e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso). (V 4351/76, mass n 383055; (Conf 3102/73, mass n 366871).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)