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Sez. L, Sentenza n. 6220 del 22/10/1983 (Rv. 430992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE CON ORARIO RIDOTTO PER LE GIORNATE DI ASSENZA NON RETRIBUITE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 3 DEL D.L. LGT. N. 788/1945 - APPLICABILITÀ AI LAVORATORI COMPLETAMENTE SOSPESI DAL LAVORO - ESCLUSIONE - ASTENSIONE VOLONTARIA, DEI LAVORATORI SOSPESI, DA SINGOLE LEZIONI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE SALARIALE - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE CON ORARIO RIDOTTO PER LE GIORNATE DI ASSENZA NON RETRIBUITE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 3 DEL D.L. LGT. N. 788/1945 - APPLICABILITÀ AI LAVORATORI COMPLETAMENTE SOSPESI DAL LAVORO - ESCLUSIONE - ASTENSIONE VOLONTARIA, DEI LAVORATORI SOSPESI, DA SINGOLE LEZIONI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE SALARIALE - SPETTANZA.*

Nel disporre che l'integrazione salariale (ordinaria) non è dovuta al lavoratore con orario ridotto per le giornate di assenza non retribuite, l'art. 3 del d.l.lgt. N. 788 del 1945 - che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1115 del 1968 (modificata dalla legge n. 464 del 1972) e dell'art. 10 della legge n. 164 del 1975, è applicabile anche ai casi di integrazione salariale straordinaria - necessariamente si riferisce soltanto a detti dipendenti e non anche a quelli completamente sospesi dal lavoro, solo per i primi essendo ipotizzabile un'assenza che non comporti retribuzione. La menzionata norma, pertanto, non legittima la esclusione dell'integrazione salariale rispetto a quei lavoratori sospesi che si astengano volontariamente (nella specie per partecipare ad uno sciopero) dall'intervenire a singole lezioni dei corsi di qualificazione professionale, non essendo tali ipotesi assimilabili a quella di "irregolare frequenza" dei corsi stessi, individuata dalla legge n. 36 del 1979 come causa di perdita totale del beneficio dell'integrazione e non potendosi ipotizzare una perdita parziale del medesimo in relazione alle singole giornate di assenza, in quanto la sua natura previdenziale non lo lega sinallagmaticamente al fatto della frequenza, con conseguente impossibilità di applicazione dei principi in tema di inadempimento delle obbligazioni. (V 3215/83, mass n 428118; (V 2945/83, mass n 427857).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 09/02/1979 num. 36, Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)