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Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 28/04/1999 (Rv. 525839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Conseguenze - Proroga o rinnovazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine concesso per la integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti ha natura perentoria, di guisa che non può essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche per forza maggiore che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'ordinanza di integrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)