Sez. 1 - , Ordinanza n. 18695 del 09/06/2022 (Rv. 665302 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo, non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, non avendo quest'ultima natura di disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi il principio per cui ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio, occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente quando l'obbligazione è inadempiuta, oppure quando il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva.
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Preleggi art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)