Sez. 1 - , Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE | Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all’entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2755 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 24/03/2015 num. 33 art. 8 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)