Sez. 3, Sentenza n. 16394 del 14/07/2009 (Rv. 609139 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO | Clausola di regolazione del premio - Omessa comunicazione da parte dell'assicurato dei dati variabili - Conseguenze - Sospensione del contratto ex art. 1901 cod. civ. - Esclusione - Limiti.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)