Sez. 1, Sentenza n. 17703 del 04/08/2006 (Rv. 591806 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui si rilevava che, a proposito della violazione della normativa sui rifiuti, gli agenti accertatori avevano ritenuto percepibile la natura pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo, indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)