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Sez. 3, Sentenza n. 20276 del 19/04/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234692 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimenti del questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - Obbligo di comparizione personale a soggetto interdetto all'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive - Presupposti.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234692-01

SPORT

La contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)