Sez. 1, Sentenza n. 42744 del 15/10/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 226362 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Misure assunte dal questore "ex" art. 6 legge n. 401 del 1989 - Natura giuridica e connotati.
SPORT
Il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e l'obbligo di presentarsi in questura in concomitanza con il loro svolgimento, previsti dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd. hanno natura di atipica misura di prevenzione, che prescinde dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità ed è caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, dall'attribuzione del potere di disporla al questore, dall'obbligo di una pur concisa motivazione e dall'assoggettamento alla convalida dell'autorità giudiziaria, da adottare con provvedimento "de plano".
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)