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Sez. 2, Sentenza n. 6325 del 21/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007) Rv. 235826 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Necessità di indicazione delle esigenze cautelari - Esclusione - Possibilità di autonoma individuazione da parte del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235826-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di misure cautelari, il principio della "domanda cautelare", in base al quale il giudice procede solo su richiesta del pubblico ministero, così come non richiede che quest'ultima, oltre agli elementi su cui essa si fonda ed a quelli a favore dell'indagato, contenga anche l'indicazione dei "pericula" in relazione ai quali possano ravvisarsi le esigenze cautelari, allo stesso modo non impedisce al giudice di valutare, a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta, la sussistenza dei relativi presupposti, ivi comprese le esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)