Sez. 1, Sentenza n. 1453 del 08/03/1995 Cc. (dep. 10/04/1995) Rv. 201359 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Potere del tribunale del riesame - Conferma dell'ordinanza sulla base di esigenze cautelari diverse da quelle prospettate dal P.M. e recepite dal G.I.P. - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
In sede di riesame del provvedimento restrittivo, è fatto divieto al tribunale del riesame di sostituire nuove e diverse esigenze cautelari a quelle fatte valere nella richiesta del P.M. e poste a base dell'ordinanza applicativa del G.I.P.. Ciò è conforme alla natura accusatoria del nuovo processo penale e discende dal principio fissato dall'art. 291 cod. proc. pen. che stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del Pubblico Ministero per quanto riguarda l'applicazione delle misure, principio che trova applicazione anche in sede di revoca e sostituzione delle misure e corrisponde ai criteri generali in tema di appello, alla cui natura la richiesta di riesame è in qualche modo riferibile. Il divieto infine è coerente con il principio generale del "favor libertatis" che, in attuazione dell'art. 13 della Costituzione, deve ritenersi sotteso all'intera disciplina delle misure cautelari personali coercitive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)