Sez. 2, Sentenza n. 3381 del 23/03/1995 (Rv. 491357 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Determinazione degli onorari - Potere discrezionale del giudice di merito - Determinazione della straordinaria importanza di una causa - Inclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
La determinazione degli onorari di difesa costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, anche se effettuata con l'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794. Rientra nell'ambito della stessa discrezionalità - basata essenzialmente su elementi di fatto ed insindacabile in sede di legittimità - lo stabilire se una causa presenti oppure no straordinaria importanza e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 5, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)