Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 22/03/1994 (Rv. 485849 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli | Proprietà del fondo - Perdita per la radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica - Accordo tra il proprietario e la P.A. sull'ammontare dell'indennità - Caducazione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli
Allorquando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e la P.A. sull'ammontare dell'indennità, detto accordo viene a caducarsi ed a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)