Sez. L - , Sentenza n. 26347 del 20/12/2016 (Rv. 642248 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Obbligo di assunzione mediante pubblico concorso ex art. 45 della l.r. n. 2 del 2007 - Consorzi costituiti prima dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Fondamento.
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE
In tema di accesso al pubblico impiego, la regola dell'assunzione mediante concorso pubblico, introdotta dall’art. 45, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 2007 nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione dei rifiuti, che rende nulli i contratti a termine stipulati in sua assenza e ne impedisce la conversione a tempo indeterminato, è applicabile, in mancanza di un dato testuale contrario, anche ai consorzi costituiti prima della sua entrata in vigore, né tale norma è stata modificata dall’art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, disposizione transitoria che, confermata la necessità della procedura concorsuale ai fini dell’assunzione, regola le modalità di passaggio del personale degli enti posti in liquidazione alle neo istituite società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/02/2007 num. 2 art. 45 com. 2, Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 19, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)