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Sez. L, Sentenza n. 539 del 23/01/1988 (Rv. 457044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IUS VARIANDI - SUSSISTENZA - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - EVENTUALE PREGIUDIZIO CONSEGUENTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IUS VARIANDI - SUSSISTENZA - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - DEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - EVENTUALE PREGIUDIZIO CONSEGUENTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., se non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e direzionali, ne ha limitato però l'Esercizio, stabilendo - oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto (già assicurata dal vecchio testo dello stesso articolo) - l'esigenza del rispetto della equivalenza delle nuove mansioni, al fine di tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale del lavoratore e la sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale; e ciò con norma che, sancendo la nullità di ogni patto contrario, non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore, salva la possibilità di una reale novazione del rapporto. (V 2881/86, mass n 445915; (V 1536/86, mass n 444906; (V 4189/83, mass n 429129; (V 2981/83, mass n 427895).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)