Sez. L, Sentenza n. 4189 del 17/06/1983 (Rv. 429129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VARIAZIONE DELLE MANSIONI IN ALTRE EQUIVALENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONTEMPERAMENTO CON L'ART. 1258 COD. CIV. - DEROGHE IN IPOTESI DI DANNO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VARIAZIONE DELLE MANSIONI IN ALTRE EQUIVALENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONTEMPERAMENTO CON L'ART. 1258 COD. CIV. - DEROGHE IN IPOTESI DI DANNO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori, la variazione delle mansioni in altre equivalenti è permessa solo quando non vi sia pregiudizio sotto il profilo retributivo e le nuove mansioni consentano al lavoratore l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto. Tale norma è insuscettibile di contemperamento con il principio dettato dallo art. 1258 cod. civ. e non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risultare dannosa al lavoratore, esponendolo alla possibilità di subire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il legislatore, sancendo la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto, e privilegiando l'esigenza della certezza, ha adottato uno strumento di tutela rigido, che, quindi, in condizioni particolari, può anche comportare un sacrificio per il prestatore di lavoro. (V 2691/77, mass n 386347; (Conf 1026/80, mass n 404484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)