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Sez. L, Sentenza n. 2981 del 29/04/1983 (Rv. 427895 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - GIUDIZIO SULLA GRAVITÀ DELLA INFRAZIONE COMMESSA DAL DIPENDENTE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA POSSIBILITÀ O MENO DI IMPIEGARE IL DIPENDENTE IN MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427895-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - GIUDIZIO SULLA GRAVITÀ DELLA INFRAZIONE COMMESSA DAL DIPENDENTE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA POSSIBILITÀ O MENO DI IMPIEGARE IL DIPENDENTE IN MANSIONI DIVERSE DA QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudizio sulla gravità dell'infrazione commessa dal dipendente, se dev'essere in ogni caso improntato al criterio della proporzionalità fra la Mancanza e la sanzione applicata, non esige anche, però, ove si tratti della più grave delle sanzioni (licenziamento in tronco), il preventivo accertamento della possibilità o meno di impiegare il dipendente in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Invero, una volta che la fiducia sia risultata irrimediabilmente minata non V'è più spazio per la possibilità della prosecuzione del rapporto in mansioni diverse, anche trascurando la necessità, in caso di mutamento di mansioni, di rispettare i limiti stabiliti dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. (che non è derogabile neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore) e il principio stabilito dal quarto comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, che, facendo salve le Disposizioni della legge 15 luglio 1966 n. 604 sul licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, vieta l'adozione di sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. (V 1026/80, mass n 404484; (contra 3085/77, mass n 386646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)