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Sez. L, Sentenza n. 6652 del 09/11/1983 (Rv. 431374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2070 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2070 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'art. 2070 cod. civ. - il cui primo comma stabilisce che "la appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore" - detta una disciplina di natura pubblicistica e, come tale, inderogabile dalla volontà delle parti, con la conseguente inefficacia delle pattuizioni individuali con le quali i contraenti stabiliscano di sottoporre il rapporto di lavoro alla regolamentazione di un contratto collettivo diverso da quello applicabile in base ai criteri indicati in detto articolo. (V 398/74, mass n 368097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)