Sez. U, Sentenza n. 13048 del 04/06/2007 (Rv. 597646 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendente di un ente locale - Rimborso delle spese legali ex art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, applicabile "ratione temporis - Relativa controversia - Radicamento della giurisdizione - Apertura del procedimento penale - Rilevanza - Fattispecie concernente dipendente cessato da servizio nel 1991 e sottoposto a procedimento penale apertosi in epoca antecedente al 30 giugno 1998 e conclusosi in epoca successiva.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La pretesa del dipendente di un ente pubblico locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale che lo ha visto come imputato, alla stregua dell'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, applicabile "ratione temporis", sorge nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese legali sono concretamente sostenute, mentre l'esito del giudizio penale, con un giudicato di proscioglimento successivo al 30 giugno 1998, se non incide nell'individuazione del giudice fornito di giurisdizione: se prima del passaggio in giudicato di tale sentenza la giurisdizione spettava al giudice amministrativo in quanto dotato di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, questa giurisdizione non viene meno per il fatto che il giudicato penale si sia formato in un momento in cui tale giurisdizione era passata al giudice ordinario, in ragione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del 2001. (Nella specie, in controversia in cui il dipendente dell'ente locale, cessato dal servizio nel 1991, aveva reclamato innanzi all'AGO la garanzia del rimborso delle spese sostenute nel procedimento penale, conclusosi in appello con l'assoluzione nel 1999, la corte territoriale confermava la declinatoria della giurisdizione del giudice di primo grado, sul presupposto che il fatto costitutivo del diritto fosse antecedente al 30 giugno 1998, e la riformava per il capo in ordine alla pronuncia della decadenza, sul presupposto che la decisione sulla giurisdizione, confermativa di quella del primo giudice, precludesse ogni altro esame. La S.C. ha affermato la giurisdizione del GA con gli effetti della "translatio iudicii" predicati, da ultimo, dalle Sezioni Unite n.4109 del 2007 e da Corte cost. n.77 del 2007).
Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)