diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 151 del 13/01/1987 (Rv. 449925 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICAZIONE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449925-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONDIZIONI - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - ART. 1224 COD. CIV. - APPLICAZIONE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - AMMISSIBILITÀ.*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'assicuratore è inserito nel rapporto risarcitorio derivante dall'illecito di cui è responsabile l'assicurato, con la conseguenza che la richiesta del danneggiato lo rende contraddittore diretto e debitore della prestazione risarcitoria nei confronti del danneggiato, il quale può agire direttamente in giudizio - trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento - per ottenere il pagamento del suo credito, sorto, anche nei confronti dell'assicuratore, nel momento stesso del verificarsi dell'evento dannoso. Detta richiesta costituisce, pertanto, un atto di Costituzione in mora qualora contenga elementi di adeguata valutazione del fondamento della pretesa, mediante l'impiego della dovuta diligenza; e l'assicuratore che nel termine prescritto è ingiustificatamente inadempiente all'Onere di attivazione per conseguire la liberazione del debito, assume verso il terzo danneggiato una accessoria, coordinata obbligazione risarcitoria, secondo i principi e la disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., la quale può eccedere i limiti di massimale della polizza. (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)