Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 21/07/1989 (Rv. 463457 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE - MASSIMALE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE - MASSIMALE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, l'assicuratore, a seguito della richiesta formulata dal danneggiato a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è tenuto a pagare l'indennizzo direttamente in favore del danneggiato, e tale debito, che mantiene natura pecuniaria, deve essere calcolato con riferimento all'obbligazione risarcitoria, comprendendo quindi, nei limiti del massimale di polizza, quella parte di detta obbligazione che è costituita dagli interessi e dalla svalutazione monetaria per il periodo intercorrente dal giorno dell'evento al giorno della liquidazione. Peraltro, ove l'obbligazione risarcitoria, con le suddette componenti, venga a superare il massimale, un debito dell'assicuratore verso il danneggiato, oltre i limiti del massimale medesimo, è configurabile quando egli sia in mora, per non aver adempiuto entro il termine di sessanta giorni concesso dall'art. 22 della legge citata (sempre che non dimostri la non imputabilità del ritardo), atteso che detta mora determina gli effetti dell'art. 1224 cod. civ. (debenza degli interessi e dell'eventuale maggior danno), in forza di un titolo autonomo rispetto al rapporto assicurativo. (V 2150/89, mass n 462717; (V 151/87, mass n 449925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)