Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 11/05/1989 (Rv. 462717 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l'Obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, che ha natura di debito di valuta, insorge nel momento del verificarsi dell'evento, non alla scadenza dello "spatium deliberandi" previsto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e, pertanto, include, nei limiti del massimale di polizza, gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito risarcitorio a partire dalla data del fatto illecito. Il superamento di detta scadenza, peraltro, ove ricollegabile a colposo ritardo dell'assicuratore nello adempimento, implica l'insorgere a suo carico dell'obbligazione, di natura accessoria e svincolata dall'indicato massimale, di corrispondere gli interessi di mora, nonché il maggior danno per sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. (V 151/87, mass n 449925; (V 6371/86, mass n 448570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)