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Sez. L, Sentenza n. 2527 del 18/04/1984 (Rv. 434549 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) IN RIFERIMENTO ALL'ASSICURATO AVENTE CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ RIDOTTA A MENO DI UN TERZO PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434549-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) IN RIFERIMENTO ALL'ASSICURATO AVENTE CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ RIDOTTA A MENO DI UN TERZO PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE.*

La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale) dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno, essendo già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo abbia poi, nel corso dello stesso, subito un'ulteriore riduzione, operando anche nei giudizi in corso, comporta che, qualora nei medesimi si faccia contestazione circa il diritto dell'assicurato alla pensione d'Invalidità, deducendosi il cosiddetto rischio precostituito, il giudice accerti non solo questa situazione anteatta ma anche se in seguito siano intervenuti aggravamenti nella situazione patologica dell'assicurato, con ulteriore riduzione della sua capacità di guadagno. (V 7182/83, mass n 431789).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)