Sez. L, Sentenza n. 2264 del 18/03/1996 (Rv. 496413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Vizi derivanti dalla incompetenza funzionale del messo di conciliazione - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Operatività.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
Il principio per cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetto "ex tunc", si applica anche all'ipotesi in cui il vizio della notificazione derivi dalla incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica - sia essa diretta, per mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, sia essa derivata, per difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata; infatti l'incompetenza del soggetto notificante, quale che ne sia l'origine, è causa di nullità non dell'atto ma della sua notificazione, suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, a tale atto processuale essendo strumentalmente finalizzata la notificazione stessa.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)