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Sez. 2, Sentenza n. 12125 del 11/11/1992 (Rv. 479458 - 01)

Procedimento civile - Notificazione - Nullità - Sanatoria | Costituzione in giudizio della parte intimata - Sanatoria con effetti "ex tunc" - Incompetenza funzionale di chi ha compiuto la notifica - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479458-01

Procedimento civile - Notificazione - Nullità - Sanatoria

Il principio, secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, implicando il raggiungimento dello scopo della notificazione, ne sana i vizi con effetti "ex tunc", riguarda anche l'ipotesi dell'incompetenza funzionale di colui che l'ha compiuta, e, segnatamente, del messo di conciliazione del luogo di notifica, sia essa diretta (mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229), ovvero derivata (difetto delle condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)