Sez. L, Sentenza n. 1072 del 09/02/1985 (Rv. 439203 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO ERMENEUTICO DELLA COMUNE INTENZIONE E DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELL'AUTORE E DELLA PROPOSTA O DELL'ACCETTAZIONE - CRITERIO ERMENEUTICO DELLA INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTO - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERIO ERMENEUTICO DELLA COMUNE INTENZIONE E DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELL'AUTORE E DELLA PROPOSTA O DELL'ACCETTAZIONE - CRITERIO ERMENEUTICO DELLA INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTO - APPLICABILITÀ.*
Alla proposta ed all'accettazione - li si consideri Atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà - non sono comunque applicabili, essendo essi Atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti (art. 1362 cod. civ.); a tali Atti, esclusa altresì la Rilevanza del comportamento dell'autore della proposta o della accettazione, è invece applicabile, alla stregua del rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., il criterio ermeneutico della interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)