Sez. L, Sentenza n. 41 del 11/01/1990 (Rv. 464758 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI ERMENEUTICI APPLICABILI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - ACCETTAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI ERMENEUTICI APPLICABILI.*
Alla proposta ed all'accettazione (li si consideri Atti giuridici non negoziali o dichiarazioni unilaterali di volontà) non è comunque applicabile, attesa la loro natura di Atti unilaterali, il criterio ermeneutico della comune intenzione e del comportamento complessivo delle parti, escludendosi altresì la Rilevanza del comportamento dell'autore dell'una o dell'altra e rimanendo, invece, applicabile, alla stregua del rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto, stabilito dall'art. 1363 dello stesso codice. (Conf 1072/85, mass n 439203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)