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Sez. U, Sentenza n. 8869 del 28/08/1990 (Rv. 469099 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI FUNZIONARIO ONORARIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL SOVRINTENDENTE DI UN ENTE LIRICO - DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI - AZIONE PROMOSSA DALL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME VERSATE SENZA TITOLO AL SOVRINTENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469099-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI FUNZIONARIO ONORARIO - CONTROVERSIE RELATIVE AL SOVRINTENDENTE DI UN ENTE LIRICO - DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI - AZIONE PROMOSSA DALL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME VERSATE SENZA TITOLO AL SOVRINTENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo al rapporto del funzionario onorario - qual è il sovrintendente di un ente lirico (ente pubblico non economico) -, a differenza del rapporto del pubblico impiegato, la giurisdizione in ordine alle controversie ad esso relative va determinata con riguardo alla sostanziale posizione (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) fatta valere in giudizio, con la conseguente devoluzione al giudice ordinario della controversia promossa dall'ente per conseguire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il recupero di somme versate senza titolo al detto funzionario, trattandosi di pretesa relativa a posizione di diritto soggettivo dell'ente medesimo. (V 2185/87, mass n 451415; (V 2033/85, mass n 439942; (V 2033/85, mass n 439943; (V 3838/84, mass n 435795; (V 706/81, consiglio di stato; (V 1699/71, consiglio di stato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)