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Sez. U, Sentenza n. 2185 del 02/03/1987 (Rv. 451415 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DI ENTE LIRICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONE IN FORMA CONTRATTUALE ED ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451415-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE IN FAVORE DI ENTE LIRICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COSTITUZIONE IN FORMA CONTRATTUALE ED ASSOGGETTAMENTO A DISCIPLINA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Le prestazioni lavorative subordinate in favore di un ente lirico (nella specie, ente autonomo del teatro comunale di Firenze) integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto della natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico, quando si verifichi lo stabile inserimento del dipendente nell'organizzazione pubblicistica di detto ente (nella specie, trattandosi di mansioni di direttore artistico dei programmi teatrali), non rilevando in proposito che il rapporto stesso sia costituito in Forma contrattuale ed assoggettato a disciplina privatistica. (V 3838/84, mass n 435795; (V 5003/83, mass n 429881).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)