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Sez. U, Sentenza n. 2033 del 20/03/1985 (Rv. 439942 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - FUNZIONARIO ONORARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DEL FUNZIONARIO ONORARIO E IMPIEGO PUBBLICO - DISTINZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL PRESIDENTE O COMMISSARIO DI UN ENTE PUBBLICO DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439942-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - FUNZIONARIO ONORARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DEL FUNZIONARIO ONORARIO E IMPIEGO PUBBLICO - DISTINZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL PRESIDENTE O COMMISSARIO DI UN ENTE PUBBLICO DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.*

La figura del funzionario onorario - che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un tertium genus neppure sotto il profilo della parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) - si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.a. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo - perché inserito in un rapporto sinallagmatico - del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario). (nella specie la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui l'incarico di Presidente o di Commissario di un ente pubblico di previdenza e di assistenza, quale l'i.N.P.S. o l'e.N.P.a.S., dava origine ad un rapporto di funzionario onorario e non invece di pubblico impiego). (V 3006/83, mass n 427922; (V 5129/81, mass n 423003; (V 1687/81, mass n 412356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)