Sez. 1, Sentenza n. 7966 del 27/03/2008 (Rv. 602525 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Acquisizione da parte di un ente pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanziaria - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Produzione dei medesimi effetti negoziali della fattispecie legale - Esclusione - Effetti del riconoscimento - Presupposto per l'azione di indebito arricchimento nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente - Sussistenza - Parte di compenso non riconoscibile - Obbligazione direttamente a carico di chi ha consentito la prestazione - Sussistenza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di acquisizione da parte di un ente pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanziaria, dall'art. 1988 cod. civ., che non attribuisce alla ricognizione di debito natura di autonoma fonte di obbligazione e dall'evoluzione normativa culminata negli artt. 191, comma 4, e 194, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali), si evince che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, costituita dalla delibera di conferimento dell'incarico, dalla stipulazione del contratto di incarico professionale in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso (che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell'impegno di spesa), ma può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24, Decreto Legge 12/01/1991 num. 6 art. 6, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55, Legge 15/03/1991 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 37, Decreto Legisl. 15/09/1997 num. 342 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)