Sez. 1, Sentenza n. 1197 del 20/01/2006 (Rv. 585643 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Alienazione di un bene personale - Denaro ottenuto a titolo di prezzo - Deposito su conto corrente - Caduta del denaro in comunione - Esclusione - Conseguenze - Utilizzazione delle somme così accantonate per la surrogazione reale di cui alla lettera f) dell'art. 179, primo comma, cod. civ. - Legittimità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)