Sez. 1, Sentenza n. 18354 del 11/03/2014 Cc. (dep. 05/05/2014) Rv. 262542 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Attività diretta a favorire l'immigrazione clandestina - Reati commessi nelle acque internazionali con imbarcazioni prive di bandiera - Evento del reato sul territorio nazionale - Giurisdizione dell'A.G. italiana - Sussistenza - Fondamento.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 7, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 110, Legge 08/12/1961 num. 1658, Legge 02/12/1994 num. 689, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)