Sez. 1, Sentenza n. 11165 del 22/12/2015 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266430 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Attività dirette a favorire l'immigrazione clandestina - Reati commessi nelle acque internazionali prive di bandiera - Evento del reato sul territorio nazionale - Giurisdizione dell'A.G. italiana - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti - avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare - sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali una avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 7, Legge 08/12/1961 num. 1658, Legge 02/12/1994 num. 689, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 110, Decreto Legisl. 25/07/1988 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)