Sez. 1, Sentenza n. 325 del 20/11/2001 Ud. (dep. 08/01/2002) Rv. 220435 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reati commessi in acque internazionali in connessione con reati posti in essere nel mare territoriale - Giurisdizione dell'a.g. italiana - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale per i quali sia stato esercitato il cd. "diritto di inseguimento" previsto dall'art. 23 della Convenzione sull'alto mare di Ginevra del 23 aprile 1958, in forza del quale è consentito l'inseguimento di navi straniere, sempre che questo si sia iniziato nel mare territoriale dello Stato rivierasco o nella zona contigua e si sia ininterrottamente protratto fino al fermo, allorché vi sia fondato motivo, da parte delle autorità di detto Stato, per ritenere che tali navi abbiano violato suoi regolamenti o leggi. (Fattispecie concernente naufragio e omicidio colposo plurimo verificatisi in acque internazionali come epilogo del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina scoperto in prossimità di coste italiane dalla Guardia di Finanza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 23/04/1958 num. 23, Legge 08/12/1961 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)