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Sez. L, Sentenza n. 341 del 20/01/1989 (Rv. 461478 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LORO ESTRANEITÀ AL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONSEGUENTE VIZIO DI OMISSIONE DI ESAME O DI PRONUNCIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461478-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LORO ESTRANEITÀ AL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - CONSEGUENTE VIZIO DI OMISSIONE DI ESAME O DI PRONUNCIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il vizio di omissione di esame o pronuncia, da parte del giudice di appello, non è configurabile con riguardo ad un'eccezione estranea al thema decidendum del giudizio di secondo grado in quanto ivi non riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (applicabile anche nel rito del lavoro) e da intendersi perciò rinunciata. (V 5838/85, mass n 443023).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)