Sez. 6, Sentenza n. 7 del 07/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207364 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali - Nei luoghi di cui all'art. 614 - Accertamento della sussistenza delle condizioni di legittimità - Momento rilevante - È quello della richiesta e dell'autorizzazione - Rilevanza di successive conseguenze - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
La legittimità di una intercettazione ambientale nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., disposta adottando la disciplina dell'art. 13 comma primo del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), va ricondotta al momento procedimentale in cui la captazione viene richiesta ed autorizzata con impossibilità di una verifica in base al panorama retrospettivamente derivante dal prosieguo delle intercettazioni e delle altre acquisizioni. Conseguentemente qualora un siffatto mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato secondo tale norma - a prescindere dalla sussistenza di fondato motivo per ritenere che nei luoghi si svolgesse l'attività criminosa - con riguardo ad originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini consenta di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)