diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 16/05/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210045 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Nozione di "criminalità organizzata" definita dall'art. 13 D.L.13 maggio 1991, n. 152 - Individuazione - Intercettazioni disposte con riferimento a un reato rientrante nella predetta nozione - Successivo esercizio dell'azione penale per un reato estraneo a tale categoria - Utilizzabilità delle intercettazioni - Riconoscibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210045-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, per le quali, in base all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dall'art. 3 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, può prescindersi dal generale presupposto dell'esistenza di un'attività criminosa che si stia svolgendo in detti luoghi, la nozione di "criminalità organizzata", cui si richiama detta norma, deve essere intesa nel senso che in essa rientrano le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti che, per la commissione di più reati, abbiano costituito un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti. D'altro canto, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, non rileva che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi di accusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova, rilevando solo che l'attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento a un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 13, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 3 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)