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Sez. 6, Sentenza n. 21740 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/05/2016) Rv. 266922 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni telefoniche - Accertamento della sussistenza delle condizioni di legittimità - Momento rilevante - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266922-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

Nel caso in cui una intercettazione di comunicazione è disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma primo, D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), con riguardo ad un' originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area, atteso che la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 1521 art. 13, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)