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Sez. 6, Sentenza n. 6159 del 24/02/1995 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201695 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Criminalità organizzata - Definizione - Individuazione delle fattispecie riconducibili alla categoria - Interpretazione estensiva - Esclusione - Delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 19 marzo 1990 n. 309 - Esclusione - Intercettazioni telefoniche disposte con riferimento all'art. 12 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 per uno dei reati di criminalità organizzata - Esercizio dell'azione penale per un reato non rientrante nella categoria - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201695-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Nel vigente ordinamento penale l'espressione "delitti di criminalità organizzata" ha un significato ben preciso che tende ad individuare non una fattispecie autonoma, ma una categoria di reati definita chiaramente attraverso l'analitica individuazione delle fattispecie fatta dall'art. 407, comma secondo, lett.a) cod. proc. pen., dall'art. 372, comma 1-bis cod. proc. pen., dall'art. 51, comma 3-bis e 54 cod. proc. pen.. Il riferimento ai delitti di criminalità organizzata, poiché incide sui provvedimenti limitativi della libertà personale, è tassativa e non può andare oltre le ipotesi espressamente previste. Sicuramente tra tali delitti non rientra quello previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di conseguenza non si estende a tale reato il regime particolare per l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche introdotto con l'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203, tuttavia l'intercettazione deve ritenersi legittimamente disposta e perciò utilizzabile a fine di prova quando sia stata autorizzata con riferimento ad una ipotesi delittuosa rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata ed all'esito dell'istruttoria l'azione penale venga esercitata per la violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 372 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 372 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 13, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/1991 num. 292 art. 3, Legge 08/11/1991 num. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)