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Sez. U, Sentenza n. 6837 del 21/11/1986 (Rv. 448942 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DANNO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - INDENNIZZABILITÀ EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359, DEL 1865 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448942-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - DANNO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - INDENNIZZABILITÀ EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359, DEL 1865 - CONDIZIONI.*

L'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nel contemplare una indennità in favore del proprietario del fondo che soffra un danno per l'esecuzione dell'opera pubblica, si riferisce al pregiudizio "permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto", cioè alla menomazione stabile delle utilità inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione, e, pertanto, non può trovare applicazione con riguardo alla perdita di un'utilizzazione collegata a scelte avulse dalle caratteristiche strutturali del bene, e per ciò stesso di carattere transitorio (nella specie, interruzione del collegamento viario fra due fondi autonomi e distinti, ma in atto impiegati in un'impresa agricola di tipo unitario). (V 1281/71, mass n 351458; (V 1393/69, mass n 340141; (V 2920/68, mass n 335676).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)