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Sez. U, Sentenza n. 2920 del 12/09/1968 (Rv. 335676 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - TUTELA E MANUTENZIONE DELLE STRADE, POTERI DELLA PA - ELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DEL FONDO DI UNA STRADA - CONSEGUENTE DIFFICOLTA DI ACCESSO AI FABBRICATI FRONTEGGIANTI - OBBLIGO DI INDENNIZZO DEL PRIVATO PROPRIETARIO DA PARTE DELLA PA - CONDIZIONI - AMBITO DELL'INDENNIZZO - DANNI PER LUCRO CESSANTE - ESCLUSIONE - MANCATO REDDITO - INDENNIZZABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335676-01

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - TUTELA E MANUTENZIONE DELLE STRADE, POTERI DELLA PA - ELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DEL FONDO DI UNA STRADA - CONSEGUENTE DIFFICOLTA DI ACCESSO AI FABBRICATI FRONTEGGIANTI - OBBLIGO DI INDENNIZZO DEL PRIVATO PROPRIETARIO DA PARTE DELLA PA - CONDIZIONI - AMBITO DELL'INDENNIZZO - DANNI PER LUCRO CESSANTE - ESCLUSIONE - MANCATO REDDITO - INDENNIZZABILITA - LIMITI.*

La pa che, modificando - sia pure nell'interesse generale - le condizioni di una strada pubblica, con l'elevarne o abbassarne il fondo, abbia reso l'accesso ai fabbricati che la fronteggiano sensibilmente piu difficoltoso o meno agevole, e tenuta ad indennizzare il privato che da dette modificazioni abbia subito danni permanenti intesa la permanenza non nel senso di perpetuita o irreparabilita, ma di commisurazione alla durata dell'Azione lesiva che non sia transitoria. Dall'indennizzo previsto dall'art.46 legge 2349 del 1865 che si differenzia nettamente dal risarcimento dei danni conseguenti ad attivita illecita, debbono essere esclusi i danni per lucro cessante, poiche esso va limitato a quelli effettivamente ed oggettivamente derivati all'immobile per il tempo in cui si e protratto l'evento lesivo, trattandosi di danni che, concettualmente, debbono essere rapportabili ad una parziale espropriazione per pubblica utilita del valore intrinseco dell'immobile. Anche il mancato reddito va pero preso in considerazione, quando sia conseguente ad una reale perdita o diminuzione del valore dell'immobile, pur se derivata da perdita o diminuzione effettiva del valore locativo di esso, liquidando sempre l'indennizzo nei limiti del sacrificio realmente subito dall'avente diritto.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)