Sez. 1, Sentenza n. 1393 del 30/04/1969 (Rv. 340141 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - DIRITTO DEL CITTADINO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DELLA PA DI DISPORRE LIBERAMENTE - SUSSISTENZA - SOPPRESSIONE DI UNA STRADA PUBBLICA - ANNULLAMENTO O NOTEVOLE MENOMAZIONE DI ALCUNE FACOLTA COMPRESE NEL DIRITTO DI PROPRIETA PRIVATA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALL'INDENNIZZO - SUSSISTENZA - PERDITA O NOTEVOLE DIMINUZIONE DEL REDDITO - INDENNIZZABILITA EX ART.46 DELLA LEGGE N.2359 DEL 1865.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - DIRITTO DEL CITTADINO - INSUSSISTENZA - DIRITTO DELLA PA DI DISPORRE LIBERAMENTE - SUSSISTENZA - SOPPRESSIONE DI UNA STRADA PUBBLICA - ANNULLAMENTO O NOTEVOLE MENOMAZIONE DI ALCUNE FACOLTA COMPRESE NEL DIRITTO DI PROPRIETA PRIVATA - DIRITTO DEL PROPRIETARIO ALL'INDENNIZZO - SUSSISTENZA - PERDITA O NOTEVOLE DIMINUZIONE DEL REDDITO - INDENNIZZABILITA EX ART.46 DELLA LEGGE N.2359 DEL 1865.*
Il privato cittadino non ha, sulla strada pubblica di cui e ammesso a servirsi, alcun diritto patrimoniale, appartenendo questa alla pubblica amministrazione, la quale puo, pertanto, disporne liberamente, modificandola, trasformandola o sopprimendola, se lo ritiene di interesse pubblico. Tuttavia, qualora dalla soppressione di una strada pubblica derivi al privato una lesione del suo diritto di proprieta, per effetto dell'annullamento o della notevole menomazione permanente di qualcuna delle facolta che di tale diritto costituiscono il contenuto e l'espressione essenziale, sorge, a favore del proprietario leso, una ragione di indennizzo quale compenso del danno sofferto. In relazione a tale principio, la perdita o la diminuzione notevole del reddito costituisce danno indennizzabile ai sensi dell'art.46 della legge 25 giugno 1865, n.2359, essendo la redditivita del fondo compresa nel contenuto economico del diritto di proprieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)