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Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003 (Rv. 562971 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Teletrasmissione da parte dell'avvocatura distrettuale a quella generale - Obbligo della sottoscrizione - Osservanza - Requisiti - Sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore, anziché di un avvocato - Mera irregolarità amministrativa - Configurabilità - Attestazione di conformità della copia fotoriprodotta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562971-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Nella ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, ricorso per cassazione teletrasmesso dall'avvocatura distrettuale a quella generale), l'obbligo della sottoscrizione è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale. Ad un tal riguardo, la circostanza che la copia sia sottoscritta da un procuratore dello Stato, anziché da un avvocato, costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso. Nè è necessaria alcuna attestazione di conformità all'originale della copia fotoriprodotta, atteso che detta attestazione è richiesta, ai sensi del comma quinto del citato art. 7 della legge n. 664 del 1986, per la teletrasmissione degli atti - provenienti da altri soggetti - notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato (che da quest'ultima debbano essere prodotti in copia), non per gli atti teletrasmessi dall'Avvocatura e da questa provenienti.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)