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Sez. U, Sentenza n. 29 del 21/02/2000 (Rv. 534175 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta e firma dell'estensore dell'atto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dell'avvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534175-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Nella ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla legge 15 ottobre 1986 n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale, ancorché sottoscritto dall'avvocato dello Stato ricevente con la attestazione di conformità all'originale, viola la prescrizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 della citata legge e, pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)